- By: ecos
- 0 comment
Impianti industriali a gas metano e direttiva PED
La Direttiva PED (Direttiva 97/23/CE recepita in Italia con il D.Lgs N. 93/2000) si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e prescrive una serie di obblighi per gli utilizzatori che assicurino il mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza.
Ogni attrezzatura a pressione deve:
– essere classificata in base alla pressione, al volume (o diametro nel caso di tubazioni) ed al tipo di fluido contenuto;
– essere sottoposta, prima dell’immissione sul mercato, ad una verifica di conformità ai requisiti minimi di sicurezza valutati in maniera diversa in base al possibile rischio;
– essere dotata di un manuale di istruzioni d’uso dove il fabbricante indica i rischi potenziali, le precauzioni da osservare, i controlli e manutenzioni che devono essere effettuati e la loro frequenza.
Messa in servizio
Per gli impianti di erogazione di carburanti gassosi (gpl e metano) si richiede la dichiarazione di “messa in servizio” che presuppone che le attrezzature siano in regola con le verifiche periodiche, ed in particolare che l’insieme sia protetto da valvole di sicurezza tarate. Se i recipienti sono stati costruiti da più di 10 anni è necessaria la ripetizione delle prove di qualifica (prova idraulica ad una pressione pari a 1,43 volte la pressione massima di esercizio e pressione di prova idrostatica).
Secondo l’art. 4, per le “attrezzature semplici” è necessaria una dichiarazione “recipiente per recipiente”e per la messa in servizio occorre una verifica preliminare dell’Inail.
Secondo l’art. 5, per gli “insiemi di attrezzature” certificati secondo PED da Organismo Notificato, non è necessaria la verifica preliminare Inail, che interverrà solo nella prima delle verifiche periodiche.
Verifiche periodiche
Sono richieste obbligatoriamente:
– verifiche d’integrità ogni 10 anni
– verifiche di funzionamento ogni 2 anni
La verifica di integrità consiste nell’ispezione delle varie parti mediante esame visivo, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si ritengano necessari a fronte di danni evidenti.
La verifica periodica di funzionamento consiste in:
– confronto tra le condizioni di effettivo utilizzo e dichiarazione di messa in servizio;
– controllo della funzionalità degli accessori di sicurezza (per le valvole di sicurezza nell’accertamento di avvenuta taratura, sotto il controllo Inail, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di riqualificazione).
La prima delle verifiche periodiche viene effettuata dall’INAIL, ma in caso di impedimento è svolta da un Organismo Notificato indicato in fase di richiesta di verifica. Le verifiche successive possono essere svolte da Organismi Notificati pubblici o privati.
La dichiarazione di messa in servizio e la richiesta della prima delle verifiche periodiche, a partire dal 26 maggio 2019, possono essere inoltrate esclusivamente attraverso il portale CIVA dell’INAIL.